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demansionamentoCaro lettore, molto probabilmente sei un infermiere, magari con qualche anno di esperienza sul campo e ti trovi a leggere questa pagina invitato dal titolo "demansionamento" ed allora molto sicuramente ti senti più o meno demansionato certo di svolgere attività lavorative che non ti appartengono. Per rendere bene le idee ho voluto inserire questa pagina dove si chiariranno in modo spero esaustivo i ruoli ed i compiti dei protagonisti dell'assistenza dalla categoria A alla DS. Per rafforzare i contenuti presenti ho anche inserito una raccolta di sentenze che esplicitano il tutto. Troverai anche una modulistica già pronta per esprimere il tuo disappunto agli organi competenti ed un'area dove potrai anche in maniera anonima raccontare il tuo malcontento nei confronti di un sistema che ti forma per fare un lavoro e poi te ne fa fare un'altro per poi anche denunciarti perchè non hai fatto bene il tuo.

Definizioni essenziali.

Demansionamento: consistente nell'assegnazione di mansioni inferiori rispetto alla qualifica di appartenenza del lavoratore, ma anche nel non assegnare alcuna mansione.

 

Effetto: Viene violato il diritto al lavoro inteso come diritto a svolgere un'attività lavorativa che risponda ad un'esigenza imprescindibile della personalità del lavoratore. Il demansionamento comporta un danno economico poiché lo svolgimento di mansioni inferiori, o il mancato svolgimento di qualsiasi mansione, determina l'impoverimento della capacità professionale del lavoratore, comportando ripercussioni negative sui futuri rapporti di lavoro. Si concreta altresì un danno alla persona per la lesione dello stesso diritto al lavoro. Se l'alterazione dell'equilibrio che il lavoratore può subire è tale da determinare una lesione durevole si ha un danno alla salute.

Codice Civile :Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.

Tribunale Civile di Milano : se l'organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni.
Profilo professionale: l'infermiere per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto

Codice deontologico:

Articolo 48

L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.

Articolo 49

L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.

 
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